Giudicato sull’accredito della carta docente ed esecuzione in ottemperanza (TAR Lombardia n. 1846 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., non più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assegnando un termine e nominando, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il diritto della parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2019/20. La sentenza, notificata all’amministrazione nel dicembre 2023, è passata in giudicato nel febbraio 2025.

Poiché l’amministrazione non ha provveduto all’accredito, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La parte motiva chiarisce la distinzione tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva. Il primo è l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. La seconda, disciplinata dall’art. 475 cod. proc. civ., costituiva il requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile, ma dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia non è più richiesta.

Da ciò consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha accolto la domanda adottando le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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