Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile sui consorzi di bonifica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali, riconducibili agli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dipendenti dalla Regione. Le somme di cui dispongono, anche quando derivano dai contributi consortili di natura tributaria, restano finalizzate al perseguimento di interessi pubblici. Chi ne ha la disponibilità giuridica o fattuale è onerato della dimostrazione della coerenza dell’impiego con tale finalizzazione e della sua correttezza, mediante una rendicontazione veridica. Ne deriva la giurisdizione della Corte dei conti per i fatti di responsabilità amministrativa commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, ultimo comma, legge n. 20 del 1994, restando estranea a tale giurisdizione la sola materia della verificazione dei rendiconti.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 179/2021, aveva accolto la domanda della Procura regionale e condannato il presidente di un consorzio di bonifica e una dipendente, in via principale e in solido, al pagamento di euro 64.389,83, oltre accessori, e un addetto alla ragioneria in via sussidiaria. Il danno erariale era stato individuato nei rimborsi spesa percepiti tra il 2008 e il 2014 per spese personali, occultate nella documentazione amministrativo-contabile. I fatti corrispondevano a quelli accertati in sede penale per il reato di peculato in concorso.
Il presidente ha impugnato la decisione, riproponendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e contestando l’esistenza di obblighi di rendicontazione e controllo. La dipendente ha proposto appello incidentale, dolendosi della propria condanna in solido e della mancata detrazione di euro 15.000 già versati al consorzio a titolo di acconto sul maggior danno. La questione centrale era la natura del consorzio e la conseguente sussistenza della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disposto la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza. Ha poi affrontato il motivo sulla giurisdizione, ricostruendo la connotazione pubblicistica dell’attività di bonifica sulla base della disciplina statale — r.d. n. 215/1933, artt. 864 e 865 cod. civ., d.P.R. n. 947/1962 — e della normativa regionale, trasferita alle Regioni con i d.P.R. n. 11/1972 e n. 616/1977.
Con riferimento ai consorzi friulani, la l.r. n. 28/2002, vigente ratione temporis, li definisce enti pubblici economici non commerciali e prevede la partecipazione dei Comuni agli organi di governo, il controllo di legittimità sui bilanci da parte del Comitato regionale di controllo, il commissariamento per gravi irregolarità gestionali e la nomina regionale degli organi di vertice. Lo Statuto consortile dichiara la funzionalizzazione del potere impositivo alla copertura delle spese e la destinazione a fini pubblici della provvista finanziaria.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che riconduce i consorzi di bonifica agli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e riconosce la natura tributaria del contributo consortile. Ha quindi respinto l’argomento fondato sulla giurisprudenza di legittimità invocata dall’appellante: la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1548/2017 ha escluso la giurisdizione contabile solo in materia di verificazione dei rendiconti, per l’assenza di norme che imponessero la redazione del conto giudiziale, non già la responsabilità amministrativa. Ha valorizzato la Cass. pen. Sez. VI n. 29928/2022, che, per il medesimo consorzio, ha qualificato il presidente come pubblico ufficiale, non rilevando la distinzione tra attività ordinarie e attività delegate né il regime privatistico dei rapporti di lavoro.
Nel merito, la Corte ha confermato l’applicazione del principio generale della contabilità pubblica secondo cui chi dispone di fondi pubblici deve provarne l’impiego coerente e corretto: il giudicato penale ha reso incontestabili le condotte dolose. Ha inoltre escluso che la registrazione degli esborsi nel bilancio smentisca la prescrizione, poiché la veridicità della rendicontazione era artefatta. L’appello incidentale è stato parzialmente accolto quanto agli euro 15.000: il danno attuale era pari a euro 49.389,83, con condanna in solido e ripartizione interna, spese compensate.
Nota della Redazione
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