Carta del docente, esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1336 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per l’ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del titolo esecutivo e la sua notificazione all’amministrazione debitrice, con conseguente decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione che non deduca né provi l’avvenuto pagamento o l’intervento di fatti modificativi od estintivi del credito è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. Il Tribunale ordina l’adempimento entro il termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 942, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 22 luglio 2025 e divenuta definitiva. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva ordinato all’amministrazione scolastica il pagamento della somma di 1.000 € mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione e alle spese di lite.
Il titolo accerta il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice il 25 luglio 2025. Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ricorre al TAR per ottenere l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato documentale dell’avvenuta formazione del giudicato, attestata dalla cancelleria in data 4 febbraio 2026, e dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione scolastica. Da tale notifica decorre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’esecuzione spontanea delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
Il Collegio rileva che l’amministrazione resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito del ricorrente. L’assenza di contestazione specifica sul piano dell’adempimento lascia quindi integro il diritto del ricorrente e libera il campo all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il ricorso è pertanto ritenuto fondato, in coerenza con i precedenti della stessa Sezione (cfr. TAR Sicilia n. 1116 del 22 maggio 2025 e TAR Sicilia n. 1410 del 25 giugno 2025). Il Tribunale ordina all’amministrazione di rilasciare la Carta del docente in favore del ricorrente e di accreditarvi l’importo indicato nel titolo per i due anni scolastici richiesti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, unitamente alle spese di lite ed accessori.
Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio, chiamato ad attivarsi su apposita istanza del ricorrente e a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni. È previsto l’obbligo di deposito di una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, con atti depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale applica la soccombenza e liquida il compenso in favore del ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e Cons. Stato, Sez. III, n. 453 del 2015). Il compenso del commissario, se dovuto, è determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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