Spese processuali nella fase di verifica dell’ottemperanza: natura incidentale e non decisoria della pronuncia (TAR Puglia n. 557 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la fase successiva alla sentenza che ha definito il giudizio, volta alla verifica della corretta ed effettiva esecuzione dell’obbligo di provvedere, ha natura incidentale e non decisoria. In tale fase il giudice non può adottare statuizioni sulle spese processuali, in quanto la pronuncia si limita a prendere atto dell’avvenuta esecuzione e non definisce il giudizio, non essendo più esercitata alcuna funzione cognitoria. L’ordinanza che dichiara la cessata materia del contendere in questa fase non contiene alcuna regolamentazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto, con sentenze del TAR Puglia, la condanna del Comune intimato al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale da illegittima occupazione. A seguito della perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorso era stato riqualificato come giudizio di ottemperanza e definito con sentenza della Sezione n. 1281/2025, che aveva ordinato l’esecuzione delle sentenze nn. 994/2015, 203/2018 e 21/2021, condannando il Comune al pagamento della sorte capitale. La medesima sentenza aveva nominato un Commissario ad acta, onerandolo di depositare una relazione per dare conto dell’avvenuta esecuzione e sorvegliare sul puntuale adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la sentenza n. 1281/2025 aveva già definito il giudizio di ottemperanza, con la conseguente condanna del Comune al pagamento della somma dovuta. La successiva fase processuale non era quindi più di natura cognitoria, ma era limitata alla verifica della corretta ed effettiva esecuzione di quanto statuito.
In data 5 maggio 2025, il Commissario ad acta aveva depositato la relazione e il mandato di pagamento, che il difensore dei ricorrenti aveva dichiarato regolarmente incassato. In udienza, le parti avevano dato atto dell’intervenuta cessata materia del contendere, ma il difensore dei ricorrenti aveva comunque chiesto la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
Il TAR ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, osservando che, in questa fase, la pronuncia ha natura non decisoria ed è meramente incidentale rispetto al giudizio di ottemperanza già definito. Non essendovi una statuizione che definisca il giudizio, non sussiste il presupposto per una regolamentazione delle spese di lite.
Il Collegio ha quindi preso atto della corretta esecuzione delle sentenze nn. 994/2015, 203/2018, 21/2021 e 1281/2025, dichiarando nulla per le spese. La decisione si fonda sulla distinzione tra la fase decisoria del giudizio di ottemperanza e la successiva fase di controllo sull’esecuzione, nella quale il giudice non esercita più alcuna funzione cognitiva ma si limita a verificare l’adempimento.
Nota della Redazione
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