Carta docente inottemperanza commissario ad acta e trasmissione Corte dei conti (TAR Piemonte n. 1403 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato, ove sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il ricorso è accolto mediante assegnazione di un termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, poiché questo discende dal titolo e dalle ulteriori norme applicabili, sicché la quantificazione operata dalla parte creditrice non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Non sono dovute astreintes quando il credito pecuniario risulta già adeguatamente tutelato dagli interessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, con esclusione di interessi e rivalutazione. La sentenza, passata in giudicato come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata notificata in data 5.04.2023.
L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorrente ha quindi diritto al soddisfacimento del credito.
Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
È stato accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnando un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, degli interessi moratori maturati dalla formale richiesta di pagamento a mezzo notifica del titolo del 5.04.2023 e degli ulteriori accessori di legge. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non sono state riconosciute ulteriori somme a titolo di astreintes, poiché il credito pecuniario è idoneamente tutelato dagli interessi legali. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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