Parere regionale su fabbisogno RSA va motivato con dati concreti (TAR Campania n. 1993 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della commissione regionale sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando si limita ad affermare la saturazione del fabbisogno per il setting richiesto senza indicare quali e quante autorizzazioni siano state rilasciate e quali siano in itinere. L’onere motivazionale si accentua in presenza di un parere favorevole dell’A.S.L. sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno e alla localizzazione. La nota regionale depositata in giudizio non sana il vizio, costituendo integrazione postuma della motivazione. Il diniego formatosi sull’istanza di accesso difensivo è illegittimo se la documentazione richiesta è necessaria, corrispondente e collegata alla situazione giuridica controversa.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore socio-sanitario, ha chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare una nuova struttura per prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale in setting R3, per trenta posti letto, oltre a un centro diurno. L’A.S.L., con propria commissione, ha dapprima espresso parere favorevole, rimettendo però alla commissione regionale le valutazioni su fabbisogno e localizzazione. Un primo giudizio della medesima Sezione ha accertato l’obbligo dell’A.S.L. di concludere il proprio segmento procedimentale. L’azienda ha quindi reso parere pienamente favorevole, anche in ordine alla localizzazione e al fabbisogno nel Distretto Sanitario competente.

La commissione regionale ha poi espresso parere favorevole per il centro diurno e parere negativo per il setting R3, assumendo la saturazione del fabbisogno aziendale. La ricorrente ha impugnato quel parere e il diniego silente sull’istanza di accesso documentale, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente le due domande. Sul piano dell’accesso difensivo richiama i principi dell’Adunanza Plenaria, che esigono la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione tutelata e il documento richiesto. La ricorrente ha dimostrato tutti i presupposti, avendo illustrato nell’istanza la finalità conoscitiva a sostegno delle proprie ragioni.

Il bisogno conoscitivo non è soddisfatto dal mero elenco di strutture depositato dalla Regione: esso contiene gli estremi degli atti, la collocazione e il numero dei posti, ma non i pareri della commissione regionale. Il ricorso sul punto è pertanto accolto, con annullamento del diniego silente e dell’accoglimento parziale dell’A.S.L., e con ordine di esibizione nei confronti di entrambi gli enti, secondo la ripartizione ricostruita in motivazione.

Nel merito coglie nel segno il secondo motivo. La commissione regionale si è limitata ad affermare che il fabbisogno è già soddisfatto, senza specificare quali e quante autorizzazioni siano state rilasciate e quali siano in corso. La motivazione è quindi generica e non consente di comprendere le ragioni del diniego, rivelando un possibile difetto di istruttoria.

La nota regionale depositata in giudizio non rimedià ai vizi: costituisce integrazione postuma della motivazione, ammissibile solo attraverso atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida. Inoltre la ricorrente ha dimostrato che una delle strutture indicate come operanti non è in essere, per intervenuta rinuncia, e che alcuni procedimenti richiamati risalgono a molti anni prima. Anche il richiamo agli interventi PNRR è privo di estremi e di contenuto.

Annullato il parere regionale nel punto relativo al setting R3, il Collegio non si pronuncia sul terzo motivo, perché al vaglio della pretesa osta il necessario riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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