Diffida del Questore al poligono annullata per difetto di motivazione (TAR Piemonte n. 1406 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui il Questore vieti la prosecuzione dell’attività di tiro presso un poligono sino al ripristino delle condizioni di legge è illegittima per difetto di motivazione quando non indichi con precisione le disposizioni violate e gli adempimenti concretamente imposti al gestore. Il provvedimento deve consentire al destinatario di ricostruire l’iter decisorio seguito dall’Amministrazione e la portata dispositiva del divieto. Il deficit motivazionale non è emendabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la motivazione costituisce presidio di legalità sostanziale e non un vizio di forma. Resta impregiudicata la possibilità di intervenire in autotutela con una nuova e più congrua motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, gestore di un poligono di tiro, impugna la diffida del Questore che le ha vietato di proseguire l’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa in materia di armi. Il provvedimento si fonda sugli esiti di un’ispezione che avrebbe rilevato irregolarità nella tenuta dei registri e nella conservazione del materiale tecnico e di tiro.
Davanti al TAR Piemonte la società articola due motivi: l’eccesso di potere per insufficienza della motivazione e la violazione di legge in relazione alle contestazioni ispettive. Il Ministero dell’Interno resiste, rivendicando la congruità della determinazione e il rinvio implicito al verbale di ispezione. Nella fase cautelare il Tribunale aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. La diffida impugnata si limita a richiamare l’art. 20 e l’art. 31, comma 3, legge n. 110/1975 senza indicare quali violazioni siano state ritenute determinanti. Non menziona direttamente il verbale ispettivo né ne riporta gli estremi, ai fini dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990.
Il Tribunale osserva che solo alcune contestazioni sono riconducibili alle norme citate. L’art. 20 legge n. 110/1975 riguarda la custodia delle armi e degli esplosivi; l’art. 31, comma 3, gli elenchi degli iscritti, l’inventario delle armi e i registri di carico e scarico delle munizioni e delle frequenze. Le contestazioni sulla conservazione del materiale e sull’organizzazione dei locali non risultano univocamente riferibili a tale disciplina.
Nemmeno limitando lo scrutinio ai registri il percorso motivazionale diviene ricostruibile. Quanto al registro di carico e scarico delle munizioni, gli ispettori riferiscono di aver ricevuto ulteriore documentazione sull’utilizzo del munizionamento. Quanto al registro delle armi, non è chiaro se il “clone” presso la Stazione dei Carabinieri corrispondesse a quello visionato, né quale rilevanza avesse tale circostanza.
Ciò che più conta, né il verbale né la diffida chiariscono quali misure il poligono dovesse adottare per il ripristino della legalità violata e per la ripresa delle attività. L’opacità dei presupposti rende obiettivamente incerta la portata dispositiva del provvedimento.
Il deficit non è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5688 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8193 del 2023, il Collegio ribadisce che la motivazione è presupposto e fondamento del legittimo esercizio del potere e presidio di legalità sostanziale. Poiché il provvedimento non esprime un potere vincolato, ogni integrazione offerta in giudizio è inammissibile. Resta salva l’autotutela, con nuova e più congrua motivazione.
Il secondo motivo è assorbito, per il suo carattere ipotetico. Le spese sono integralmente compensate, fermo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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