Silenzio inadempimento e permesso di soggiorno per motivi familiari: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 938 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 cod. proc. amm. è esperibile solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa. La contestazione del silenzio non determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa. La controversia relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, involgendo il riconoscimento di un diritto soggettivo all’unità familiare e non l’esercizio di discrezionalità amministrativa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, coniugato con cittadina comunitaria, chiedeva alla Questura di Ancona il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998. L’istanza veniva inoltrata sia a mezzo di kit postale sia mediante consegna diretta presso la Questura.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, il ricorrente adiva il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. L’Amministrazione si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rilevando che l’accertamento della giurisdizione precede logicamente l’esame di ogni altra questione di rito e di merito.
Richiamando il costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha ribadito che l’azione avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile avverso qualsiasi inerzia amministrativa, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa. La giurisdizione va invece individuata in base alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce l’inerzia.
Nel caso di specie, la controversia non concerne un’attività connotata da discrezionalità amministrativa, ma il riconoscimento di un diritto soggettivo all’unità familiare. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.
Le spese sono state compensate in ragione della definizione del giudizio nella fase cautelare, ancorché nel rito accelerato di cui all’art. 117 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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