Carta docente, inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2494 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del Giudice del Lavoro che condanna l’amministrazione al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata effettuazione di pagamenti, anche parziali, integrano l’inottemperanza al giudicato amministrativo. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per provvedere e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili con riferimento alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e fino all’anno 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 18.12.2023.

Decorso il termine di 120 giorni senza alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione alle spese. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del presupposto processuale dell’ottemperanza, rilevando che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato. Su tale base risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato né nell’an né nel quantum.

Da ciò il Tribunale ha fatto derivare la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, qualificando l’incarico come adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con successiva relazione alla Sezione.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La disposizione esclude le astreintes quando la loro applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevavano le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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