Silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 317 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione ministeriale quando, a fronte di una formale istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, sia scaduto il termine di conclusione del procedimento senza che sia intervenuto alcun provvedimento espresso. Ai fini dell’accertamento dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione dell’istanza e l’inutile decorso del termine, non rilevando la fondatezza nel merito della pretesa. Il termine complessivo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, legge n. 241/1990 e 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, è pari a quattro mesi, sommandosi i trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento finale. Accertata l’inadempienza, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso in un termine congruo e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria.

La domanda risulta presentata in data 7 giugno 2024. Spirato il termine di conclusione del procedimento senza alcun provvedimento, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’inadempienza e l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente sul procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua tale autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Su questa premessa il Tribunale fissa i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. La verifica non attiene al merito della pretesa, ma alla sola inerzia procedimentale.

Quanto al termine, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni. Il termine complessivo approda dunque a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni.

Nel caso di specie entrambi i presupposti sono integrati. A fronte dell’istanza del 7 giugno 2024, il Ministero non risulta essersi pronunciato, con violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia del termine specifico di quattro mesi. Alla data di proposizione del ricorso il termine era scaduto e non emergevano dagli atti elementi probatori contrari.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Tribunale ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, tenendo conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del primo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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