Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1001 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo quando il ricorrente ne abbia dato adeguata documentazione e l’Amministrazione non abbia contestato il mancato adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, sussistono i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice ordina all’ente resistente di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124 della legge n. 107/2015, ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’Amministrazione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi legali.
Notificato il titolo in data 12.01.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Lodi in data 21.11.2024; è inoltre decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la pretesa esecutiva alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha ritenuto il ricorso fondato. La documentazione prodotta dal ricorrente è stata considerata adeguata a comprovare il titolo e il suo contenuto.
Elemento decisivo è il comportamento processuale dell’Amministrazione: a fronte dell’inadempimento allegato, l’ente intimato non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato, né ha dedotto l’avvenuta esecuzione.
Il giudice ha pertanto accertato l’inottemperanza al giudicato e ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione per provvedere.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione Generale, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui trasmessa dal ricorrente. Il commissario è abilitato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi delle strutture regionali.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico della resistente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..
Nel dispositivo il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinando all’ente resistente di darvi completa esecuzione, ha nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione agli antistatari. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.