Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2493 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna del giudice del lavoro, l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina del commissario ad acta non implicano automaticamente la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative da valutare in concreto, tra cui i vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso invano prima di poter agire in ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro, il Ministero resistente era stato condannato a erogare in favore del ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Notificata la sentenza, il ricorrente lamentava il decorso inutile del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di qualsiasi adempimento. Agiva dunque per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza contestare il credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto.
La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che non sono stati effettuati pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum: il ricorso è quindi fondato.
Il Tribunale dichiara l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione alla Sezione.
Respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 25.06.2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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