Carta docente non erogata: accertata l’inottemperanza del Ministero (TAR Lombardia n. 2191 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento del mancato adempimento dell’obbligo contenuto nel titolo esecutivo. Quando la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata regolarmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza pagamento, neppure parziale, integra l’inottemperanza dell’amministrazione. Il giudice amministrativo accerta l’inadempimento, assegna un nuovo termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La mancata contestazione nel merito da parte dell’amministrazione costituisce elemento di conferma dell’obbligo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la cosiddetta carta elettronica, per l’anno scolastico 2020/21. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni senza che fosse effettuato alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato anzitutto l’esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione resistente.
Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, norma che differisce l’esecuzione delle sentenze di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte è emerso che non erano stati effettuati pagamenti, neppure parziali.
Sul punto l’amministrazione, costituitasi con mera memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sullo stato della procedura. Tale comportamento ha confermato l’assenza di contestazione del credito nell’an e nel quantum.
Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato e accolta la domanda di ottemperanza. Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che questi provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con successiva relazione sugli adempimenti.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale ha altresì ordinato l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.