Rinuncia volontaria al corso di formazione: esclusa la riammissione (TAR Lazio n. 12764 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia volontaria alla frequenza del corso di formazione per allievi marescialli della Guardia di Finanza determina la cessazione del rapporto con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni. L’art. 45 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 prevede la riammissione al corso, per un massimo di due volte, esclusivamente per i rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, non anche per coloro che abbiano rinunciato spontaneamente. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione in sede di ricorso gerarchico, trattandosi di procedimento giustiziale con regole proprie, la cui disciplina è incompatibile con l’istituto del preavviso di rigetto.
Il Fatto
Un allievo maresciallo della Guardia di Finanza, con istanza del 27 gennaio 2023, manifestava la volontà di rinunciare alla frequenza del corso e di essere prosciolto anticipatamente dalla ferma per problemi familiari. L’Amministrazione accoglieva l’istanza, dichiarando l’interessato cessato dalla ferma volontaria. Il successivo 23 febbraio, tuttavia, l’allievo, asserendo di aver superato le criticità e di aver agito in modo non lucido per le vessazioni subite dagli istruttori, chiedeva di essere riammesso al corso. Il Comandante della Scuola rigettava l’istanza e il successivo ricorso gerarchico veniva respinto dal Generale Ispettore. L’interessato impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR, deducendo violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’astratta configurabilità del diritto alla riammissione, osservando che l’art. 45 del d.lgs. n. 199/1995, nel disciplinare il rinvio dal corso, riserva tale facoltà ai soli casi di assenze per infermità o cause indipendenti dalla volontà dell’interessato. La rinuncia volontaria, viceversa, determina la cessazione del rapporto, con la conseguenza che il diniego opposto dall’Amministrazione risulta correttamente motivato e non manifestamente illogico.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il TAR ha richiamato l’orientamento per cui l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica al ricorso gerarchico, trattandosi di un procedimento giustiziale a carattere acceleratorio, incompatibile con l’istituto del preavviso di rigetto. Ha inoltre rilevato come, nel caso di specie, il rinvio dal corso fosse stato formalizzato all’esito di un colloquio con l’interessato, sicché le garanzie partecipative erano state comunque assicurate.
La Corte ha poi giudicato adeguata l’istruttoria svolta dal Generale Ispettore, il quale aveva considerato le osservazioni della Scuola, le motivazioni dell’istanza di rinuncia e i comportamenti del quadro istruttori. Ha infine sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova delle asserite vessazioni, né queste risultavano menzionate nell’istanza di rinuncia, la quale faceva esclusivo riferimento a esigenze di carattere personale.
Per questi motivi, la decisione dell’Amministrazione di non accogliere l’istanza di riammissione è stata ritenuta legittima, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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