Carta elettronica docente esecuzione giudicato poteri commissario ad acta (TAR Campania n. 1496 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è ricevibile e ammissibile quando sia stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attivazione della stessa per l’importo di 1.500 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione e, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato, è divenuta definitiva. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti processuali del ricorso per ottemperanza. La ricevibilità è stata affermata in ragione del deposito presso la Cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

L’ammissibilità è stata riconosciuta perché era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica del precetto prima di tale scadenza.

Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non avevano ricevuto piena esecuzione, avendo l’amministrazione corrisposto soltanto le spese legali. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuto pagamento, con richiamo alla propria precedente pronuncia del 2023 e, in tema di onere della prova dell’adempimento, alle Sezioni Unite n. 13533 del 2001.

Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto e all’amministrazione è stato ordinato di provvedere all’attivazione della Carta elettronica entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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