Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti per il docente precario (TAR Campania n. 1498 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato: l’onere della prova dell’adempimento grava su di essa. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione del titolo, assegna un termine e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina un Commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese dell’incarico. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che accertava il contrasto tra l’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, riconoscendo il diritto alla carta elettronica del docente anche ai precari e condannando il Ministero all’accredito della somma dovuta.
Notificata la sentenza all’Amministrazione e formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di conformazione, la condanna alle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione ai sensi dell’art. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., e la sua ammissibilità, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che fissa in centoventi giorni il termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme.
Sul piano sostanziale, il TAR ha rilevato che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e che l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Richiamando la propria giurisprudenza n. 1997 del 2023 e, per il principio generale, le Sezioni Unite n. 13533 del 2001, il Collegio ha ribadito che l’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. È stato ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo indicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi su richiesta della ricorrente e provvedere entro novanta giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle somme. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.