Il mancato avvio dell’iter di sdemanializzazione non rende illegittimo il diniego del permesso di costruire (TAR Puglia n. 355 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il permesso di costruire non può essere rilasciato su un’area che non sia integralmente nella disponibilità del richiedente. La presenza di una strada pubblica sull’area di sedime del progetto costituisce un ostacolo oggettivo al rilascio del titolo, a meno che non sia intervenuto un formale atto di sdemanializzazione. La mera volontà dell’Amministrazione di proporre la sdemanializzazione, manifestata nell’ambito di una conferenza di servizi, non è idonea a superare la carenza del presupposto della titolarità dell’area. L’inerzia dell’Amministrazione sull’eventuale iter di sdemanializzazione va fatta valere con gli strumenti processuali previsti contro il silenzio, non può fondare un’autonoma illegittimità del successivo diniego.

Il Fatto

La società dante causa dell’odierno ricorrente presentava un’istanza per il rilascio del permesso di costruire un complesso edilizio in Foggia, composto da abitazioni, uffici, negozi e autorimesse. Il progetto interessava un’area attraversata da una strada comunale denominata “Vico Breve”. Il Comune, dopo aver comunicato il preavviso di diniego, respingeva definitivamente l’istanza, rilevando la mancata proprietà dell’intera area di sedime dell’intervento.

Il ricorrente impugnava i provvedimenti, sostenendo che l’Amministrazione avesse già assunto l’onere di procedere alla sdemanializzazione del tratto stradale, come emerso in una conferenza di servizi del 2009, rendendo così illegittimo il successivo diniego per violazione della normativa di settore e difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come fosse pacifico tra le parti che il tratto stradale denominato “Vico Breve” non fosse di proprietà del ricorrente, trattandosi di bene pubblico comunale, e che non fosse intervenuto alcun successivo atto di sdemanializzazione. Tale circostanza è stata considerata decisiva per la risoluzione della controversia.

Proprio la mancanza della titolarità dell’intera area oggetto del progetto è stata valutata come un presupposto indefettibile per il rilascio del titolo edilizio. L’assenza di un formale atto di sdemanializzazione, infatti, non consente all’Amministrazione di riconoscere la disponibilità dell’area in capo al privato richiedente.

Il Collegio ha tuttavia riconosciuto che, in sede di conferenza di servizi del giugno 2009, il Comune aveva manifestato la volontà di proporre al Consiglio comunale la sdemanializzazione della strada in questione, in un’ottica transattiva e alla luce di precedenti decisioni giurisdizionali favorevoli al ricorrente. Tuttavia, tale iter non è stato poi attivato

Il Tribunale ha escluso che questa manifestazione di volontà, risalente nel tempo e comunque non vincolante per l’organo consiliare, potesse ridondare in un vizio di legittimità del diniego impugnato. Il ricorrente, infatti, non ha né presentato una nuova istanza di sdemanializzazione né ha coltivato alcun rimedio processuale avverso l’inerzia dell’Amministrazione successiva alla conferenza del 2009, prima di riattivare l’iter procedimentale per il rilascio del titolo.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato ritenuto infondato e, pertanto, respinto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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