Carta docente, ottemperanza al titolo del giudice e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 838 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso. La regola del senza compenso prevista per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per conseguire l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 3.000,00 oltre interessi per ciascuno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo già formato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Nel caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio richiama la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, sul rilievo di plurime pronunce conformi dei giudici amministrativi.

Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.; ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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