Esecuzione del giudicato e spesa storica nel riparto del Fondo Autonomie Locali (TAR Sicilia n. 558 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, in esecuzione di un giudicato di annullamento, includa formalmente gli enti nella corretta fascia demografica ma determini le somme applicando il criterio della spesa storica riferito a un’annualità a sua volta fondata sull’erronea classificazione censurata, non elude il giudicato in senso tecnico, essendo stato l’ordine conformativo formalmente recepito. Tale condotta integra tuttavia eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e irragionevolezza, poiché mantiene quale parametro determinante un dato economico formatosi su una base demografica accertata come erronea. La disparità di trattamento rispetto a enti della medesima fascia demografica, priva di oggettiva giustificazione, viola inoltre gli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e del buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Due Comuni siciliani, collocati dall’Amministrazione regionale nella fascia demografica superiore ai 5.000 abitanti per l’annualità 2013, impugnavano il riparto del Fondo delle Autonomie Locali, assumendo l’erroneità del dato censuario utilizzato. La loro popolazione, risultante dal censimento aggiornato, era invece inferiore a tale soglia.
Dopo il rigetto in primo grado, il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello e annullava il decreto assessoriale nella parte in cui classificava i due enti come comuni con più di 5.000 abitanti, imponendo alla Regione di rideterminare i contributi 2013 sul dato demografico corretto. In esecuzione, l’Assessorato adottava un nuovo decreto che ammetteva i Comuni nella fascia protetta, ma quantificava le somme applicando i criteri del decreto annullato e prevedeva la restituzione di somme ritenute eccedenti. I Comuni ricorrevano quindi per nullità per elusione del giudicato e, in subordine, per annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, evocata “in persona del Presidente” per un atto attribuibile ad altro ramo dell’Amministrazione, titolare di autonoma competenza funzionale e già evocato in giudizio. In base al D.P. Reg. n. 12/2016, attuativo della L.R. n. 19/2008, la Presidenza è legittimata solo per le controversie attinenti alle proprie dirette attribuzioni.
Sul merito, il Tribunale ha ricostruito il contenuto conformativo della pronuncia di appello: il C.G.A.R.S. aveva imposto di considerare i due enti nella fascia inferiore ai 5.000 abitanti ai fini del riparto 2013, collegando la riclassificazione all’esigenza di tener conto dei diversi equilibri finanziari e dei bisogni dell’ente.
Il decreto impugnato ha recepito formalmente tale ordine, ma ha ancorato la quantificazione alle assegnazioni dell’anno 2012, criterio dell’assegnazione storica, senza rivalutare l’impatto economico della corretta riclassificazione. Poiché le assegnazioni 2012 erano state determinate collocando gli enti nella fascia superiore, il parametro storico riproduce l’effetto finanziario del presupposto accertato come erroneo.
Il Collegio ha escluso la configurabilità della nullità per elusione del giudicato in senso tecnico, essendo l’ordine conformativo formalmente recepito, ma ha qualificato la condotta come eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e irragionevolezza. L’utilizzo del dato storico avrebbe richiesto il superamento della spesa storica e una specifica rivalutazione, perché riferito a una situazione censuaria non più rispondente alla realtà.
Il Tribunale ha inoltre ravvisato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: i ricorrenti, pur appartenendo alla medesima fascia di altri enti, avevano ricevuto contributi significativamente inferiori senza congrua motivazione. Richiamati Corte cost. n. 416/2000 e Cons. Stato, sez. V, n. 633/2020, il Collegio ha ritenuto arbitraria la disparità. Il ricorso è stato accolto con annullamento del decreto, limitatamente alla posizione dei ricorrenti; spese a carico dell’Assessorato, compensate verso la Presidenza.
Nota della Redazione
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