Permesso ex art 32 T.U. immigrazione silenzio assenso escluso senza parere Comitato (TAR Lombardia n. 593 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno di cui all’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei requisiti e il parere positivo del Comitato per i minori stranieri. Tale parere non può formarsi per silenzio assenso quando la sua mancata emissione dipende dal comportamento dell’istante, che non abbia depositato la documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione. L’assenza di un provvedimento giurisdizionale di affidamento o di tutela non è sostituita dal collocamento temporaneo in struttura. Il sopraggiunto svolgimento di attività lavorativa e l’inserimento sociale del neo maggiorenne non costituiscono requisito per la conversione del titolo e non rendono legittima la presenza di chi è entrato irregolarmente nel territorio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino kosovaro, giunge in Italia poco prima della maggiore età. Ottenuto il permesso di soggiorno per minore età, presenta alla Questura la richiesta di conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione. L’istanza è respinta per difetto dei presupposti di cui all’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, dopo un preavviso di rigetto.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo l’erronea applicazione della norma, la formazione del parere per silenzio assenso, il difetto di istruttoria e la sussistenza, nel merito, dei requisiti per la conversione in ragione dell’attività lavorativa svolta. L’istanza cautelare è respinta per carenza di fumus boni juris. La causa è trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione invocata, che consente il rilascio del permesso di soggiorno per il periodo massimo di un anno, previo accertamento dei presupposti e dei requisiti, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, con parere positivo del Comitato per i minori stranieri.

Il primo presupposto manca. Per il ricorrente non è intervenuto alcun provvedimento giurisdizionale di affidamento, ma solo un collocamento temporaneo in una struttura, disposto per sottoposizione a sorveglianza sanitaria. Il collocamento non equivale alla misura di protezione richiesta dalla norma.

Quanto al parere del Comitato, il Tribunale richiama la fase cautelare e rileva che la sua assenza è imputabile al ricorrente, che non ha depositato la documentazione integrativa richiesta. La relazione della Questura documenta che la Direzione generale competente aveva inoltrato all’avvocato del ricorrente e al Comune la richiesta di integrazione, comprensiva del provvedimento di attribuzione della tutela o di affidamento e della documentazione sul percorso scolastico, formativo e di inserimento lavorativo, con successivi solleciti rimasti privi di riscontro.

Da qui la conclusione sul silenzio assenso. In assenza di documentazione completa il parere non può ritenersi formato: l’Amministrazione è impossibilitata, per il comportamento dell’istante, a svolgere il compiuto accertamento della spettanza del bene, trattandosi di documenti in possesso del solo interessato.

Il Collegio esamina infine i motivi sulla motivazione e sui fatti sopravvenuti. Il provvedimento è adeguatamente motivato. La circostanza che lo straniero, divenuto maggiorenne, abbia reperito un lavoro o attuato percorsi di integrazione sociale non assume rilievo, poiché l’attività lavorativa non è requisito della conversione e non rende di per sé legittima la presenza di chi è entrato irregolarmente nel territorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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