Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 444 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione alla messa a disposizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondato quando risulti decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’amministrazione non abbia dato esecuzione al capo di sentenza. Il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in presenza delle note difficoltà organizzative degli uffici ministeriali che gestiscono gli accrediti del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha agito davanti al TAR Calabria per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul capo della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro n. 827/2024 dell’1.07.2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento della cd. penalità di mora per il caso di persistente inerzia. Il Ministero e gli uffici periferici si sono costituiti con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13.05.2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: il giudicato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente in data 1.07.2024. Rispetto a quel titolo è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al capo della sentenza relativo al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, su istanza della ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il Tribunale delega altresì il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso.

Quanto alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è rigettata in ragione delle note difficoltà in cui versano gli uffici del Ministero che si occupano degli accrediti del beneficio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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