Piano casa e silenzio assenso esclusi dopo la declaratoria di incostituzionalità (TAR Calabria n. 441 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge ne determina la cessazione dell’efficacia erga omnes e ne impedisce l’applicazione, dopo la pubblicazione della sentenza, ai rapporti in relazione ai quali la norma risulti ancora rilevante, per l’effetto retroattivo che discende dal combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sono esauriti soltanto i rapporti che, sorti prima della pronuncia, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche consolidate e intangibili. Nel procedimento edilizio di ampliamento ai sensi della legge regionale sul piano casa, il silenzio assenso non può ritenersi formato, trattandosi di disciplina derogatoria che esige una complessa istruttoria sui presupposti della deroga. Alla mancanza di un provvedimento espresso di accoglimento si aggiunge, in area gravata da vincolo paesaggistico, l’impedimento previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo in area gravata da vincolo paesaggistico, ha presentato istanza di permesso di costruire per opere di ristrutturazione, ampliamento con applicazione del piano casa e adeguamento sismico, chiedendo l’indizione di una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata.
Il procedimento ha subito ritardi e una sospensione disposta dall’amministrazione preposta al vincolo. Dopo il parere vincolante favorevole della Soprintendenza, il Comune ha comunicato la sospensione della pratica edilizia, prendendo atto del parere negativo della Città Metropolitana, fondato sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 219/2021. La ricorrente ha impugnato gli atti e chiesto l’accertamento della conclusione positiva della conferenza per silenzio assenso, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal presupposto dell’assentibilità del progetto, costituito dall’applicazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 21/2010, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 10/2020. Tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 219 del 23 novembre 2021, che ha colpito anche la proroga dei termini per presentare le istanze.
Il Collegio richiama l’orientamento per cui la pronuncia di incostituzionalità produce effetti retroattivi e impedisce l’applicazione della norma ai rapporti ancora rilevanti. Non è quindi condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui la declaratoria non inciderebbe su un rapporto ormai esaurito per essersi formato il silenzio assenso.
Sono esauriti, precisa il TAR, solo i rapporti consolidati per giudicato, per definitività del provvedimento, per completo esaurimento degli effetti negoziali o per decorso di termini di prescrizione e decadenza, richiamando Cons. Stato, sez. I, n. 1984 del 28 dicembre 2021. Nel caso concreto nessun titolo edilizio espresso è stato rilasciato prima della pubblicazione della sentenza costituzionale.
Il Tribunale esclude poi la formazione del silenzio assenso con riguardo alle discipline regionali sul piano casa, qualificate come derogatorie e bisognose di complessa istruttoria sui presupposti applicativi, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1878 del 9 marzo 2026, n. 3002 del 9 aprile 2025, n. 1759 del 14 marzo 2022 e n. 7012 del 19 ottobre 2021.
Alla conclusione concorre un secondo ordine di rilievi: l’area è gravata da vincolo paesaggistico e, nella versione applicabile ratione temporis dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, la presenza di vincoli paesaggistici impedisce il formarsi del silenzio assenso. Irrilevante è la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, poiché l’ampliamento volumetrico previsto si fonda su norme dichiarate illegittime. Il rigetto investe anche il profilo dell’affidamento: il vantaggio derivante da una definizione tempestiva sarebbe contra Constitutionem e non merita tutela, secondo TAR Catania, sez. IV, n. 742 del 10 marzo 2026.
Nota della Redazione
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