Autonomia temperata tra procedimento disciplinare militare e giudizio penale (TAR Calabria n. 446 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego, e in particolare per il personale militare, non opera più la pregiudiziale penale rispetto al procedimento disciplinare: vige la regola della autonomia temperata, per cui l’avvio del procedimento disciplinare anche in pendenza del giudizio penale costituisce la norma, mentre la sospensione rappresenta l’eccezione. La sospensione è subordinata a due presupposti distinti: la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile e la particolare complessità dell’istruttoria, ovvero l’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti. Ove il procedimento non sospeso si concluda con una sanzione e il giudizio penale si definisca con formula pienamente assolutoria, l’art. 1393, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 consente la riapertura del procedimento disciplinare a istanza di parte, entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale. Le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità e sfuggono al pieno sindacato di legittimità, salvo illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ipotesi di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e di ricettazione. L’Amministrazione della Difesa ha disposto nei suoi confronti la sospensione precauzionale dall’impiego, poi convertita in arresti domiciliari e quindi nell’obbligo di firma, fino alla revoca di ogni misura cautelare.
Pur in pendenza del procedimento penale, l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare e, con il decreto impugnato, ha irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio permanente. Il ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Calabria, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010 per l’adozione del provvedimento espulsivo prima dell’esito del giudizio penale; la mancata conversione della sospensione obbligatoria in facoltativa dopo la revoca delle misure cautelari; il difetto di proporzionalità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo richiama l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 49 del 2026: nel pubblico impiego non opera più la sospensione necessaria del procedimento disciplinare, ma la regola dell’autonomia temperata. La sospensione è eccezionale e presuppone la particolare complessità dell’istruttoria o l’insufficienza degli elementi conoscitivi.
Nel caso concreto non ricorre la sospensione obbligatoria di cui alla seconda parte dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010, poiché i fatti contestati non sono connessi allo svolgimento delle funzioni militari né all’adempimento di obblighi di servizio. Non sussistono neppure i presupposti della prima parte della norma, essendo disponibili elementi conoscitivi sufficienti: lo stesso ricorrente non ha mai negato le condotte, limitandosi a invocare una presunta buona fede e l’ignoranza della natura delle sostanze.
Sul secondo motivo il TAR osserva che la mancata conversione della sospensione precauzionale in facoltativa non incide sulla legittimità della sanzione, se non sotto il profilo, non contestato, dell’eventuale decorrenza degli effetti della stessa.
Sul terzo motivo il Collegio richiama l’orientamento costante (Cons. Stato, sez. IV, n. 1176 del 2013; id., n. 5582 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 1013 del 2020): la discrezionalità amministrativa in materia disciplinare è ampia e sindacabile solo per manifesta illogicità o sproporzione. La gravità dei fatti non smentiti esclude la sproporzione della sanzione espulsiva. Il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.