Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1803 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., assicura il soddisfacimento del diritto di credito accertato con sentenza passata in giudicato, senza contenuto costitutivo quanto al credito stesso. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per quattro anni scolastici. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.
Poiché l’Amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie, e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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