Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 110 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., accoglie il ricorso per ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione di riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima della notifica del ricorso. In caso di perdurante inadempimento si nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, quale organo ausiliario del giudice che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione di tutti i ricorsi per ottemperanza in materia di carta docente proposti dal medesimo difensore, per ridurre l’onere delle spese di lite. Nel merito, l’Amministrazione non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione richiamando integralmente le ragioni già illustrate nella sentenza della Sezione del 27.6.2025 n. 610. Rileva altresì che il Ministero non ha indicato quanti e quali ricorsi pendano davanti al Tribunale, elemento necessario per valutare la fondatezza della richiesta.
Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il Tribunale accerta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la conseguente riconducibilità della fattispecie all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.. Verifica inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è accolto. Il Ministero non ha dimostrato l’ottemperanza al giudicato, che pertanto perdura. Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
Il Collegio precisa la natura dell’incarico: il commissario agisce su semplice richiesta della parte, non nella veste di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e finalizzato all’attuazione della pronuncia, potendo adottare atti di varia natura, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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