Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo misure di prevenzione collaborativa (TAR Campania n. 1104 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento prefettizio che applica nei confronti della società le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, sovrapponendosi all’originaria informativa interdittiva antimafia, rende priva di utilità la coltivazione del gravame e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non integra, invece, l’ipotesi della cessazione della materia del contendere, che l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. riserva ai casi in cui la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta, tipicamente quando l’atto impugnato sia ritirato dall’Amministrazione in adesione alle censure dedotte. La nuova valutazione autonoma dell’Amministrazione, riconosciuta dalla stessa ricorrente come sostitutiva della precedente, incide sull’interesse alla decisione senza comportare l’accoglimento della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, respingendo contestualmente l’istanza di iscrizione nella c.d. White List. Il gravame investiva anche il verbale del GIA e gli atti istruttori delle Autorità di pubblica sicurezza posti a fondamento del provvedimento.

Con motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2025 la ricorrente ha esteso l’impugnazione al provvedimento del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali — Sezione Campania, che aveva disposto la cancellazione dalla categoria per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f), del d.m. n. 120/2024. Nelle more, la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e la Sezione regionale dell’Albo ha ripristinato l’iscrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto lo svolgimento del giudizio. La domanda cautelare della ricorrente era stata accolta con ordinanza n. 607 del 2025, per la sussistenza del fumus boni iuris in relazione al motivo concernente la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011.

Successivamente, agli atti di causa sono stati depositati due provvedimenti sopravvenuti: quello del Prefetto, con cui è stata disposta l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, e quello del Presidente della Sezione regionale dell’Albo, di ripristino dell’iscrizione. Su queste premesse la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

Il Tribunale non accoglie la qualificazione prospettata dalla parte e opera una distinzione tecnica. La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sia “pienamente soddisfatta”, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ipotesi tipica del ritiro dell’atto impugnato in adesione alle censure.

Nel caso concreto ricorre invece una diversa fattispecie. Il nuovo provvedimento prefettizio si fonda su un’autonoma e successiva valutazione, che si sovrappone all’originaria interdittiva. Non vi è ritiro dell’atto per adesione ai motivi, ma una nuova determinazione amministrativa che incide sull’utilità della decisione.

Ne deriva, secondo il Collegio, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, restando esclusa la cessazione della materia del contendere. Le spese sono compensate in ragione della delicatezza della materia e dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere in questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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