Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 105 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente, il ricorso è fondato quando il titolo è passato in giudicato e risulta decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta. L’eventuale non capienza dei capitoli di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso. La mera identità di materia e di difensore non giustifica la riunione di ricorsi seriali, né la riduzione delle spese in danno dei ricorrenti vittoriosi.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto a fruire della carta docente per taluni anni scolastici, per l’importo annuo di € 500,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata al Ministero, ma nessuna condotta adempitiva è seguita. Anche la diffida inviata via PEC è rimasta priva di riscontro. Il titolo esecutivo risulta passato in giudicato e le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito sostenendo che il ricorso si inserisce in un contenzioso di massa sulla carta docente, reso gravoso dalla proposizione di ricorsi distinti per ciascuna sentenza. Ha chiesto la riunione dei ricorsi patrocinati dallo stesso studio e l’adeguamento delle spese.

Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione. L’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali non integra una sufficiente connessione oggettiva, né basta l’identità parziale del difensore. La finalità di ridurre le spese a carico dell’Amministrazione non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo le loro possibilità di conseguire il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è stato accolto. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Risulta ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Sono pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione, con nomina del commissario ad acta nel Capo di Gabinetto per il caso di persistente inadempimento.

Il commissario provvederà al pagamento o all’accredito delle somme spettanti, ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. I vincoli di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare il creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nell’Amministrazione, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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