Ottemperanza per carta docente: ammissibile nonostante assenza astreintes quando nominato il commissario (TAR Lombardia n. 2428 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza del giudice ordinario che riconosce la carta del docente è procedibile e fondato quando, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme riconosciute. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione all’amministrazione di un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando la sua applicazione risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, valutate in concreto con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro e Previdenza, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta del docente per un importo annuo di € 500,00 per le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di € 2.000,00. Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione della sentenza, nonostante la notifica e il decorso del termine di legge, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adempimento del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa dell’esecuzione del giudicato era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha, quindi, dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi dovuti e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, senza diritto a compenso in quanto funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata. La norma, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, esclude l’applicazione delle astreintes quando risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutare in concreto considerando le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto l’astreinte manifestamente iniqua in ragione della nomina del commissario ad acta e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.

Infine, il TAR ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, tenendo conto del limitato impegno richiesto in una causa seriale su un’unica questione, come da giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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