Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1306 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente efficacia di giudicato e accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione obbligata. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento del diritto accertato, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare la conformità al titolo e alla legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi dalle singole scadenze. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Non avendo l’Ente soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale chiarisce la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Per questa ragione l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e dedotti gli importi versati, fermo restando che i conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Non si ravvisano i presupposti per ulteriori penalità di mora, risultando la pretesa sufficientemente garantita dagli interessi legali. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario. Rilevata la serialità del fenomeno, il Collegio dispone l’invio di copia della pronuncia alla Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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