Ottemperanza parziale al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1304 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è inammissibile nella parte in cui chiede l’esecuzione di somme già corrisposte al creditore prima della sua introduzione, poiché difetta l’interesse a una pronuncia di condanna su un’obbligazione già estinta. Restano invece dovute le residue statuizioni del giudicato civile non attuate, segnatamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario può delegare l’incarico a qualsiasi dirigente o funzionario, anche di altro Dipartimento, e impiegare ogni capitolo di spesa disponibile, potendo ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a corrisponderle la somma di € 2.891,86, oltre interessi legali e l’eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Il Ministero si costituisce e documenta di aver versato la somma in linea capitale insieme alla retribuzione di agosto 2025, quindi prima della notifica e del deposito del ricorso, avvenuti il 26.02.2026. La ricorrente insiste per il pagamento degli interessi e della rivalutazione. Il Tribunale rileva d’ufficio, con ordinanza collegiale n. 1039 dell’11.05.2026, la possibile inammissibilità parziale del ricorso e assegna termine alle parti per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Dalla documentazione versata in atti emerge che la somma riconosciuta in linea capitale è stata corrisposta alla ricorrente prima dell’introduzione del giudizio. Su tale parte del ricorso difetta dunque l’interesse, con conseguente inammissibilità, richiamandosi il precedente di T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 682 del 2025 e di T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 2306 del 2023.

La domanda è invece fondata per i residui importi. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, norma da leggere in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale il 20.06.2025.

Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza per le somme non ancora corrisposte, entro sessanta giorni, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, individuandolo nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Il Collegio si sofferma sui poteri del commissario. L’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni dell’incaricato: può essere nominato qualunque soggetto pubblico o privato con competenze adeguate. La facoltà di delega può quindi essere esercitata a favore di qualunque soggetto dell’amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno di attribuzioni, anche di altro Dipartimento. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Infine, rilevata la serialità del contenzioso per indennità sostitutiva delle ferie non godute dei docenti a tempo determinato, il Collegio dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese di lite sono compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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