Silenzio sull’accesso civico e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 678 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio sull’istanza di accesso civico ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione, ancorché tardivamente, abbia riscontrato l’istanza nelle more del giudizio. Il superamento del termine di trenta giorni non integra di per sé soccombenza virtuale, né impone la condanna alle spese in favore del ricorrente. La compensazione integrale delle spese resta giustificata dalla natura generica dell’istanza, dalla sua sostanziale infondatezza e dalle difficoltà organizzative dell’ente di piccole dimensioni, valutate insieme alla lieve entità del ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune, con pec del 28 marzo 2025, un’istanza di accesso civico volta a sapere se, dopo la delibera di giunta con cui erano state quantificate le somme impignorabili del primo semestre 2025, l’ente avesse effettuato pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati, oppure senza rispettare l’ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno. In caso affermativo chiedeva gli estremi dei pagamenti; in caso negativo, conferma scritta.

Non essendo intervenuto alcun riscontro nel termine di trenta giorni, il ricorrente ha introdotto il giudizio chiedendo l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna dell’ente a provvedere, con rifusione delle spese. Il Comune non si è costituito. Successivamente, con nota trasmessa il 13 maggio 2025, l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, rilevando che i dati erano già pubblicati e che l’ordine cronologico viene rispettato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della nota sopravvenuta e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto del tardivo riscontro dell’amministrazione.

La questione centrale riguardava le spese di lite. Il ricorrente invocava il principio di soccombenza virtuale, sostenendo che il ritardo dell’ente dovesse comportare la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il TAR ha escluso questa soluzione. Il termine legale di trenta giorni era scaduto il 27 aprile 2025, mentre la risposta è intervenuta il 13 maggio 2025: un ritardo definito lieve. A ciò si aggiungono la natura dell’istanza di accesso civico, riferita a una pluralità di atti genericamente individuati, la sua sostanziale infondatezza, poiché i dati risultavano già correttamente pubblicati, e le difficoltà organizzative di una piccola amministrazione nel riscontrare in tempi contenuti richieste di tale ampiezza.

Su queste basi il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese, escludendo la condanna dell’amministrazione. La declaratoria di improcedibilità e la compensazione sono contenute nel dispositivo, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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