Divieto prefettizio di detenzione armi legittimo anche in pendenza del processo penale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 165 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, è provvedimento a contenuto preventivo e cautelare, non sanzionatorio, e si fonda su una valutazione prognostica a contenuto probabilistico circa il pericolo di abuso delle armi. L’Amministrazione non deve attendere gli esiti del processo penale, né è richiesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o del tentativo. Il principio di precauzione impone di valorizzare qualsiasi indizio di inaffidabilità del soggetto detentore, ed è legittimo il provvedimento inibitorio adottato in pendenza del procedimento penale quando prevalga l’interesse alla pubblica incolumità. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla congruità e logicità della motivazione, non essendo contestabile nel merito l’apprezzamento relativo alla prognosi di non abuso delle armi, salvo illogicità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il Prefetto di Pordenone ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il provvedimento si fonda sui fatti esposti nel capo di imputazione con cui l’interessato è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 612 bis cod. pen., per atti persecutori posti in essere in concorso.

Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento. Il divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 appartiene alla categoria dei provvedimenti a contenuto preventivo e cautelare e non sanzionatorio. Da ciò discende che esso si basa su un giudizio prognostico, come precisato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 4280 del 2010, implicante una valutazione probabilistica circa il pericolo di abuso delle armi, ispirata al principio di precauzione.

Su questa base il TAR respinge il primo profilo di doglianza. Nell’esercizio dei poteri di prevenzione l’Amministrazione compie valutazioni probabilistiche: non occorre attendere gli esiti del processo penale, né che sussistano gli elementi costitutivi del reato o del tentativo, perché la valutazione è volta a prevenire e non a reprimere condotte anche semplicemente pericolose. Il principio di precauzione impone di considerare qualsiasi situazione personale che possa costituire indizio di inaffidabilità in capo al detentore di armi, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. III, n. 1731 del 2015; Sez. VI, n. 4280 del 2010).

Nel caso concreto il giudizio di non affidabilità è stato tratto dagli elementi oggettivi contenuti nell’atto dell’autorità giudiziaria, ove si imputano al ricorrente comportamenti molesti e ingerenti verso il vicinato, posti in essere in concorso con la compagna, già condannata con pena patteggiata per atti persecutori nel 2023. Tali condotte sono state ritenute sintomatiche di scarso autocontrollo e di inosservanza della civile convivenza, caratteristiche incompatibili con la detenzione di armi anche secondo il comune sentire.

Il Collegio valorizza, inoltre, la linea difensiva del ricorrente. Questi non nega i comportamenti, ma li giustifica come reazione a provocazioni altrui. Tale tesi, osserva il TAR, aggrava la posizione del ricorrente, perché rivela la tendenza a reagire e a farsi giustizia arbitrariamente. Quanto all’eccesso di potere, il sindacato resta limitato alla congruità e logicità della motivazione, censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1440 del 1997; Cons. Stato n. 1432 del 2007). Sfugge al sindacato di legittimità l’apprezzamento relativo alla prognosi di non abuso delle armi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2576 del 2006). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della reciproca litigiosità tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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