Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1017 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondato quando risulti l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non siano formulate contestazioni nel merito. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni mediante l’emissione della carta e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Sussistendo i presupposti, nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con termine ulteriore di trenta giorni in caso di perdurante inottemperanza. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 13.2.2024, n. 210. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento a plurime annualità per i tre ricorrenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Ministero non ha dato esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare contestazioni nel merito, e il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Costata l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorso è ritenuto fondato e viene accolto.

L’ordine di esecuzione è articolato in modo puntuale. Il Ministero deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Il parametro normativo del termine dilatorio è individuato nell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Sussistono altresì i presupposti per la nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora. Sussistendo l’istanza di parte e non ricorrendo ragioni ostative, la misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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