Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 1162 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla carta docente, è fondato quando l’Amministrazione non provi l’avvenuta esecuzione del titolo. Il maturato superamento del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 consente l’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo. All’inadempimento consegue l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurate agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre alle spese di giudizio. Il titolo, notificato in forma esecutiva e passato in giudicato, era stato eseguito dall’Amministrazione solo per la parte relativa alle spese, attribuite al procuratore antistatario.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora. Il ricorso è stato notificato all’Amministrazione e, per spontanea iniziativa della difesa, anche presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della regolarità della notifica all’Amministrazione resistente. Il ricorso era stato inizialmente notificato nel domicilio reale; la parte ha poi provveduto autonomamente a notificare l’atto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, rendendo così superflua l’integrazione della notifica che, alla luce della Corte cost. n. 148 del 2021, sarebbe stata obbligatoria.
Nel merito, il ricorso è ritenuto fondato. Il TAR rileva che, al di là dell’attività provvedimentale relativa alla corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’Amministrazione non ha provato l’avvenuta esecuzione del titolo.
Il Collegio esclude che alla corresponsione delle somme possa opporsi un ostacolo normativo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la carta docente con le modalità indicate in sentenza.
Il TAR assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Nomina quindi il commissario ad acta nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o in un suo sostituto, affinché, decorso inutilmente il termine, provveda agli adempimenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alle penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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