Sanzione paesaggistica e verificazione tecnica sulla stima del profitto (TAR Lombardia n. 4004 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione della sanzione pecuniaria per l’esecuzione di lavori in assenza o difformità da autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, deve basarsi su una stima tecnicamente corretta del profitto conseguito. Il giudice amministrativo, ove la stima appaia potenzialmente viziata da errori tecnici, dispone d’ufficio una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. per accertare la correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione. L’istituto della verificazione è strumento idoneo a garantire la piena cognizione del giudice nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di -OMISSIS- che determinava in euro 59.431,77 la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la compatibilità paesaggistica di opere abusive. Con motivi aggiunti censurava anche la successiva certificazione di accertamento della compatibilità paesaggistica, nella parte in cui aveva confermato la quantificazione. La contestazione principale riguardava l’applicazione dei valori propri degli immobili residenziali ordinari senza considerare le caratteristiche rurali dell’immobile in questione.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR, rilevata la complessità tecnica della questione, ha ritenuto indispensabile approfondire l’istruttoria per verificare se la valutazione del profitto fosse corretta. L’Amministrazione, nel determinare la sanzione, aveva fatto riferimento all’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, che richiede di commisurare l’importo al maggior valore dell’immobile dopo l’intervento o, in alternativa, al profitto conseguito. La scelta della verificazione risponde all’esigenza di accertare con precisione un dato estimativo controverso, sul quale incidono valutazioni specialistiche che il giudice non può svolgere.

Il Collegio ha affidato l’incarico all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, demandando al verificatore di esprimersi sulla correttezza della stima effettuata dal Comune e sull’eventuale sussistenza degli errori tecnici prospettati dalla ricorrente. È stato previsto un termine per la redazione della bozza di relazione, la possibilità per i periti di parte di presentare osservazioni e il successivo deposito della relazione conclusiva.

La scelta di disporre verificazione non anticipa la decisione di merito, ma risponde alla necessità di acquisire un elemento di giudizio tecnico qualificato. L’ordinanza si inserisce in un quadro processuale in cui il thema decidendum richiede la verifica di un dato estimativo, in quanto l’erronea applicazione dei coefficienti di valutazione potrebbe inficiare la legittimità del provvedimento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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