Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 537 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, non essendo configurabile un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, senza che l’amministrazione provi l’adempimento, va ordinato il pagamento delle somme liquidate entro un termine perentorio. Alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, il termine decorre dalla notifica della sentenza anche se priva della formula esecutiva. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Un docente agisce davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della Carta elettronica del docente. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese di lite.

La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente chiede che venga ordinato al Ministero di prestare esatta ottemperanza, con condanna al pagamento delle somme dovute, interessi e nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce di mera forma, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla natura del giudizio: l’azione è proposta per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La Sezione richiama la propria giurisprudenza recente su casi analoghi, a conferma della praticabilità del rimedio davanti al giudice amministrativo.

Il primo passaggio riguarda il termine dilatorio. È documentalmente provato che il titolo è divenuto definitivo e che sono decorsi 120 giorni dalla sua notifica all’amministrazione debitrice. Risulta così rispettato il termine previsto dall’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge n. 30/1997.

Il secondo passaggio è di carattere processuale. Il collegio precisa che, alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Il termine dilatorio decorre, quindi, dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva.

Nel merito, l’amministrazione non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento, nonostante l’onere incombesse su di essa. Il ricorso è pertanto fondato. Il collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, con pagamento di euro 1.000,00 oltre interessi legali.

Per il caso di infruttuosa scadenza del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale, o un funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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