L’accesso difensivo prevale e impone l’ostensione degli atti dell’accreditamento sanitario (TAR Campania n. 1453 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza non può limitarsi a un generico riferimento a esigenze probatorie, ma deve superare un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Non spetta invece alla pubblica amministrazione né al giudice dell’accesso svolgere una valutazione preventiva sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito. L’accesso difensivo va riconosciuto quando l’istanza, motivata e specifica, sia obiettivamente collegata alla tutela giurisdizionale avverso un atto lesivo, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario. L’obbligo ostensivo non è escluso dalla mancata opposizione di motivi ostativi da parte del controinteressato. In ogni caso di accoglimento, il giudice ordina l’esibizione della documentazione, nei limiti di cui in motivazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle prestazioni sanitarie chiedeva l’annullamento degli atti con cui la Regione e la ASL avevano disposto l’accreditamento istituzionale di una struttura concorrente, qualificata come “nuova accreditata”, e l’attribuzione alla stessa di un tetto di spesa individuale provvisorio per l’anno in corso. Con il medesimo ricorso, la società agiva ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego parziale implicito formatosi sulla propria istanza di accesso documentale del 29.04.2026, volta a ottenere l’ostensione degli atti del procedimento di accreditamento e di attribuzione del budget. La ricorrente lamentava l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL. La struttura controinteressata, già destinataria di una pronuncia favorevole che aveva imposto la prosecuzione del procedimento, si era vista riconoscere l’accreditamento con decreto del Direttore Generale del dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda di accesso, ritenendo ravvisabile la fondatezza dell’istanza ex art. 116 cod. proc. amm. In primo luogo, il Tribunale ha valorizzato il contenuto dell’istanza del 29.04.2026, in cui la società aveva illustrato come la consultazione degli atti fosse oggettivamente strumentale alla tutela giurisdizionale avverso l’accreditamento di una struttura concorrente insistente nel medesimo ambito territoriale e nella medesima branca. L’istanza risultava, inoltre, adeguatamente dettagliata nell’indicazione della documentazione richiesta, comprendente l’istanza di accreditamento, la relazione finale dell’OTA, i verbali di verifica e le determinazioni conclusive del procedimento, nonché gli atti di attribuzione del tetto di spesa e del budget. Richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 4/2021, il Tribunale ha precisato che la valutazione demandata all’amministrazione e al giudice dell’accesso non può estendersi alla decidibilità della pretesa sostanziale, dovendo limitarsi alla verifica del nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare. Nel caso di specie, la finalità difensiva era stata chiaramente esplicitata e la documentazione era stata puntualmente individuata, sicché non poteva configurarsi alcun esercizio pretestuoso. Il Collegio ha inoltre escluso che, nella documentazione richiesta, venissero in rilievo dati caratterizzati da riservatezza rafforzata, come dati sensibili o relativi a vicende giudiziarie, che avrebbero imposto un bilanciamento con gli interessi difensivi secondo i criteri di necessarietà e indispensabilità. L’assenza di motivi ostativi opposti dalla controinteressata, a seguito della comunicazione ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006, ha ulteriormente confermato l’insussistenza di ragioni di segretezza. In conclusione, il Tribunale ha ordinato all’ASL e alla Regione di ostendere la documentazione richiesta entro sessanta giorni, fissando per il prosieguo dell’esame dell’istanza cautelare una successiva camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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