Carta docente non attuata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1455 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il titolo esecutivo, formatosi nei confronti dell’Amministrazione, risulti inadempiuto e questa non contesti il mancato adempimento. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’ente di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato. Ove perduri l’inerzia, nomina un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. La sospensione condizionale non opera: l’obbligo derivante dal titolo è pieno. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 convertito in legge 30/97, legittima l’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 06.02.2024 che ha accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione. La pronuncia, non impugnata, è passata in giudicato come attestato dalla cancelleria in data 13.11.2024.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, effettuata il 23.07.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione intimata, pur costituitasi, non ha contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo. La difesa erariale ha depositato una relazione attestante soltanto l’avvenuta liquidazione e corresponsione delle spese di lite in data 07.05.2024, circostanza estranea al contenuto principale del giudicato.
La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, non risulta alcuna prova di adempimento, con la conseguenza che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Pavia, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione del Ministero, o in un dirigente delegato. Il commissario provvederà ad adottare gli atti necessari — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro — entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in 1000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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