Ottemperanza per il docentato: termine 120 giorni e commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 94 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice civile del lavoro, che abbia accertato il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, va accolta laddove l’Amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e s.m.i., pari a 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione è disposta entro il medesimo termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza, è nominato fin da subito un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, potendo ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora vi sia incapienza di fondi. La liquidazione delle spese di lite, in un contenzioso seriale, può essere equamente ridotta e distratta in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di 500,00 euro per l’a.s. 2019/2020, a titolo di Carta elettronica per il docente. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 22 maggio 2025, era passata in giudicato. Non avendo l’Amministrazione ottemperato entro i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto risultava dagli atti la notifica della sentenza del giudice del lavoro all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. L’inerzia dell’Amministrazione ha pertanto legittimato l’azione ex art. 112 cod. proc. amm., volta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

La Corte ha quindi disposto la condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio economico, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha altresì nominato, sin da ora, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuato nel Responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per provvedere. La scelta della nomina anticipata risponde all’esigenza di assicurare la piena effettività del giudicato.

Quanto alle modalità di esecuzione, il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, nell’ipotesi di incapienza dei fondi destinati alla specifica finalità.

Infine, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta a 400,00 euro, considerata la natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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