Annullamento atti presupposti travolge intimazione di pagamento quote latte (TAR Lombardia n. 113 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti di imputazione del prelievo supplementare sul latte, disposto per contrasto con il diritto eurounitario, determina l’illegittimità derivata dell’intimazione di pagamento che su di essi si fonda, allorché tra gli atti sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. L’effetto caducante travolge tutti gli atti della serie procedimentale e impone all’Amministrazione il ricalcolo del prelievo dovuto. La pendenza del giudizio avente ad oggetto il credito della pubblica amministrazione interrompe e sospende permanentemente la prescrizione fino alla definizione del giudizio amministrativo, che non è causa di estinzione del diritto.
Il Fatto
La ricorrente, produttrice di latte bovino, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’importo di euro 15.970,32 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna lattiera 2008/2009. L’atto si fonda su una cartella di pagamento a sua volta fondata sulla comunicazione di prelievo imputato di Agea.
La ricorrente deduce, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’intimazione, l’erronea determinazione degli interessi, la prescrizione del credito, il contrasto della normativa nazionale sul calcolo del prelievo con il diritto eurounitario e la mancata considerazione delle compensazioni con gli aiuti PAC. Agea si costituisce e chiede la cessazione della materia del contendere, rappresentando di stare procedendo al discarico della cartella.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ricostruisce anzitutto l’esito dei contenziosi presupposti. Con sentenza del TAR Lazio n. 7703 del 2024 è stata annullata, per contrasto con il diritto eurounitario, la comunicazione di Agea recante l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009, con la conseguente necessità di una complessiva attività di rideterminazione del prelievo.
Da qui la regola applicata: l’annullamento dell’atto accertativo travolge gli atti successivi che lo presuppongono, quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, in assenza di nuove valutazioni di interessi. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato n. 6695 del 2024. Nel caso concreto, l’atto a valle e gli atti di prelievo presupposti sono stati tempestivamente impugnati, con conseguente illegittimità derivata dell’intimazione.
La richiesta di cessazione della materia del contendere non è accolta, perché non risulta in giudizio l’intervenuto discarico dell’atto impugnato. Il ricorso è quindi deciso nel merito e accolto.
L’eccezione di prescrizione è respinta. La pendenza e la definizione del giudizio sugli atti presupposti hanno interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione, che ha ripreso a decorrere solo dal 18 aprile 2024; rilevano inoltre i periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e alla normativa emergenziale. Nessuna prescrizione risulta maturata, né sul capitale né sugli interessi.
Il secondo motivo è rigettato: l’intimazione è sufficientemente motivata quando indica le annate di riferimento e le somme dovute a capitale e interessi, secondo l’art. 30 d.P.R. n. 602/1973. Gli altri motivi restano assorbiti; il primo è infondato, il quinto inammissibile e infondato per genericità e difetto di prova sulla compensazione con gli aiuti PAC.
Nota della Redazione
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