Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 372 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il rispetto delle formalità di notifica, la p.a. debitrice che non deduca l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi del credito va condannata a eseguire la prestazione entro il termine assegnato. Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro con condanna pecuniaria, costituisce oggetto di un obbligo di adempimento che il giudice amministrativo può imporre in via di ottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna ad prestazioni di natura pecuniaria e va contenuta entro il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, decorso il quale opera il commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ha agito in via di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo complessivo di 1.000,00 euro in buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.
La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo e la regolare notifica della pronuncia in forma esecutiva al domicilio reale dell’Amministrazione, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sentenza azionata dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione scolastica debitrice, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge quanto alla notifica della pronuncia. La ricorrente ha documentato la sussistenza del credito e la sua esigibilità.
Il Ministero, costituendosi, non ha allegato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nel titolo, con gli interessi legali o la rivalutazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Il giudice amministrativo ha ritenuto integrata la fattispecie di persistente inadempimento, nominando commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con oneri a carico del Ministero. Il mandato comprende anche il pagamento dell’eventuale penale maturata, e l’ausiliario deve relazionare al Tribunale sull’assolvimento dell’incarico, depositando gli atti tramite la procedura PAT.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che estende il rimedio alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Nel caso concreto non ricorre un effetto manifestamente iniquo, essendosi l’inadempimento protratto senza giustificazione, non presentando i comportamenti imposti particolare complessità e non avendo il Ministero rappresentato altre ragioni ostative.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della pronuncia di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, e comunque non oltre i sessanta giorni assegnati all’Amministrazione. Oltre tale termine si attiva in via sostitutiva il commissario ad acta: il Collegio ha escluso che la parte possa continuare a fruire del rimedio una volta decorso il termine ulteriore assegnato. Le spese di lite, poste a carico della soccombenza, sono state liquidate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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