Trasferimento per incompatibilità ambientale annullato per sviamento e ne bis in idem (TAR Campania n. 5084 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982 costituisce misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, preordinata a tutelare prestigio, decoro e funzionalità degli uffici. La sua natura non sanzionatoria non esclude il sindacato del giudice amministrativo su presupposti di fatto, logicità, congruità della motivazione e proporzionalità. La misura non può essere utilizzata per punire il dipendente per condotte che non hanno trovato sbocco in sede penale e che sono state già oggetto di sanzione disciplinare: in tal caso il provvedimento perde la connotazione organizzativa e configura sviamento di potere. L’archiviazione penale non preclude in astratto la valutazione autonoma dell’amministrazione, ma questa deve contrapporre elementi di pari o superiore consistenza probatoria. La sovrapposizione del trasferimento alla sanzione disciplinare già irrogata per i medesimi fatti integra violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, anche alla luce dei criteri Engel elaborati dalla Corte EDU.
Il Fatto
Un Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Napoli, impugnava il decreto del Capo della Polizia del 18 ottobre 2025 che ne disponeva il trasferimento con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, alla Questura di Isernia. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo avviato dopo la conclusione di un procedimento penale, aperto su esposto anonimo, definito con decreto di archiviazione del GIP per infondatezza delle notizie di reato. Il trasferimento si fondava soltanto su due delle cinque contestazioni originarie, già oggetto di una sanzione pecuniaria irrogata all’interessato nel giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania prende le mosse dalla ricostruzione della natura giuridica del trasferimento per incompatibilità ambientale, qualificandolo come misura organizzativa e preventiva, espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma non sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che deve verificarne presupposti di fatto, logicità, motivazione e proporzionalità.
La sentenza rileva come l’amministrazione abbia fondato il provvedimento su condotte emerse in un procedimento penale conclusosi con archiviazione per infondatezza. Pur ammettendo che l’archiviazione non preclude in astratto una valutazione autonoma in sede amministrativa, il collegio afferma che l’amministrazione non può ignorare l’esito di un’approfondita indagine giurisdizionale e avrebbe dovuto contrapporre elementi di pari o superiore consistenza probatoria, dimostrando una situazione oggettiva e attuale di nocumento al prestigio dell’ufficio.
Quanto all’addebito relativo all’omessa perquisizione domiciliare, la Corte rileva l’eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza: la stessa amministrazione aveva conferito al ricorrente una formale Lode per la medesima operazione, e un medesimo fatto non può essere al contempo meritevole di encomio e causa di nocumento al prestigio istituzionale. Inoltre, risultava non adeguatamente contrastata la circostanza che, dopo l’arresto, il Pubblico Ministero, divenuto dominus delle attività, avesse ritenuto la perquisizione priva di utilità investigativa.
Con riguardo ai rapporti con la fonte confidenziale, la Corte osserva che l’episodio contestato non riesce da solo a giustificare un allontanamento fuori regione, disposto dopo oltre un anno e mezzo dai fatti e senza considerare soluzioni meno afflittive per la situazione familiare dell’interessato. La debolezza e la contraddittorietà della base fattuale fanno sì che il provvedimento perda la sua connotazione organizzativa e assuma quella di una sanzione mascherata, integrando lo sviamento di potere.
Da ultimo, la Corte accoglie la censura di violazione del ne bis in idem, richiamando la giurisprudenza amministrativa e l’interpretazione evolutiva dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU operata dalla Corte EDU attraverso i criteri Engel: il trasferimento fuori regione, per la sua incidenza sulla vita personale e professionale, presenta caratteri sostanzialmente afflittivi, e la sua sovrapposizione alla sanzione disciplinare già irrogata per i medesimi fatti ne determina l’illegittimità. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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