Silenzio del SUAP su impianti fotovoltaici e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 376 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del SUAP che ha convocato la conferenza di servizi per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici è titolare dell’obbligo giuridico di concludere il procedimento con determinazione motivata espressa entro i termini perentori fissati dal legislatore. Il silenzio serbato oltre la scadenza del termine di conclusione della conferenza di servizi è illegittimo, non potendo l’inerzia dell’amministrazione essere giustificata dalla pendenza di pareri o controdeduzioni. Al perdurante inadempimento segue la nomina del commissario ad acta su semplice istanza di parte, con termine assegnato all’ente per provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al SUAP del Comune di Gela, il 24 luglio e il 20 agosto 2024, due istanze per l’autorizzazione a costruire ed esercitare impianti fotovoltaici a terra su aree industriali, denominati rispettivamente “Gela 1” e “Gela 2”. Decorso inutilmente un ampio termine, la società ha sollecitato la convocazione della conferenza di servizi per acquisire i pareri degli enti coinvolti.
Il responsabile del SUAP ha fissato la conferenza per il 13 novembre 2024. In tale sede sono stati raccolti il parere favorevole dei Settori Urbanistica ed Edilizia e quello negativo di IRSAP, per l’inibizione di ogni edificazione nella zona industriale interessata. Il responsabile ha quindi rinviato la decisione all’esito delle controdeduzioni della società. Dopo il preavviso di rigetto del 9 maggio 2025 e le controdeduzioni rassegnate, l’amministrazione è rimasta totalmente inerte, nonostante gli ulteriori solleciti. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la vicenda è regolata dall’art. 6 del D. Lgs. 28/2011, che fissava un meccanismo di silenzio-assenso dopo trenta giorni dall’istanza, prevedendo al comma 5 che, in presenza di atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, l’amministrazione procedente li acquisisca d’ufficio ovvero convochi la conferenza di servizi, con sospensione del termine. La norma è stata abrogata dal D. Lgs. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ma le disposizioni pregresse restano applicabili nei casi in cui la verifica di completezza della documentazione risulti compiuta alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, come nella specie, ai sensi delle disposizioni transitorie dell’art. 15, comma 2.
Il Tribunale osserva che l’amministrazione ha convocato la conferenza di servizi in forma simultanea, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Il comma 2 della disposizione impone la conclusione dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione, termine elevato a novanta giorni solo quando siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Nel caso in esame tale evenienza non ricorre.
Il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 13 novembre 2024 risulta ampiamente e inutilmente decorso. Il Collegio richiama inoltre la riduzione di un terzo dei termini prevista per le aree idonee dall’art. 22, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 199/2021, per tempo vigente. Le scansioni temporali definite dal legislatore in modo tassativo mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento e a evitare ritardi lesivi dell’interesse del privato.
La Corte richiama il precedente del TAR Sardegna, Sez. I, n. 547 del 2024, che, in una fattispecie analoga, ha affermato il carattere perentorio dei termini in materia di fonti rinnovabili, in coerenza con il favor riconosciuto dalla disciplina interna ed europea, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577. Parimenti richiama il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 293 del 2024 e il precedente della stessa Sezione n. 2625 del 2024. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e assegnazione all’ente del termine di sessanta giorni per concludere i procedimenti, con nomina sin d’ora del commissario ad acta.
Nota della Redazione
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