Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 374 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, costituendo esse titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. L’amministrazione intimata è tenuta a dare esecuzione al comando giudiziale nel termine assegnato, e la sua inerzia non giustificata legittima la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e i comportamenti imposti dal titolo non presentano complessità.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali. La pronuncia, pubblicata nel gennaio 2025, era stata notificata presso la sede ministeriale e non era stata impugnata, divenendo irrevocabile.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la rituale notificazione della stessa presso l’amministrazione, avvenuta nel marzo 2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato ammissibile.
Il Collegio ha poi affermato l’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. Non ha ravvisato dubbi sul fatto che una pronuncia del giudice del lavoro, divenuta definitiva, possa trovare esecuzione dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato, né ha rappresentato ragioni ostative. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di corrispondere la somma dovuta, oltre interessi legali e spese di lite liquidate dal giudice ordinario, fissando il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente decorso inutilmente il termine assegnato, provvedendo entro ulteriori trenta giorni.
È stata infine accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Tribunale ha escluso che l’applicazione risulti manifestamente iniqua, rilevando che l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione e che i comportamenti imposti non presentano complessità. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e sino all’integrale adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine per l’intervento sostitutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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