Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1568 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma in favore del docente costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché l’azione è preordinata a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. L’inerzia dell’amministrazione, che non si costituisca e non provi l’avvenuto adempimento, integra il presupposto dell’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 deve essere decorso prima della proposizione della domanda. In caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, va nominato un commissario ad acta, con ulteriore termine per l’adempimento in via sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla costituzione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma destinata alle finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La pronuncia non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, ma l’amministrazione non aveva adempiuto nel termine di centoventi giorni. La docente ha allora proposto ricorso per ottemperanza al giudicato davanti al TAR Veneto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Ha dato atto del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e dell’avvenuta notifica al Ministero, con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione attraverso il rimedio previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che l’azione prevede proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. L’inerzia, non contestata né giustificata, ha dunque integrato il presupposto dell’inottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma destinata alle finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine è stato nominato sin da ora un commissario ad acta, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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