Riconoscimento del titolo di sostegno estero: obbligo di provvedere e silenzio dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 2344 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sussiste in presenza di una formale istanza e della scadenza del termine di conclusione. Il termine complessivo, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, è di quattro mesi dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine senza pronuncia espressa, si configura il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza è stata presentata in data 24 giugno 2024.
Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna del Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato: sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia dell’Amministrazione.
Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda del 24 giugno 2024, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con violazione del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990 e di quello specifico dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dall’acquisizione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.
Il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo è dunque di quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari: sussiste quindi il silenzio inadempimento.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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