Permesso di soggiorno e pericolosità sociale dello straniero (TAR Veneto n. 1565 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico non può fondarsi su un automatismo discendente dalla mera sussistenza di reati ostativi. L’Amministrazione deve accertare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, ma tale giudizio può essere desunto anche da denunce, da misure cautelari e da elementi non aventi rilevanza penale, purché denotanti comportamenti socialmente pericolosi. Il carattere attuale della pericolosità è compatibile con un intervallo temporale breve tra i fatti e il provvedimento. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, il sopraggiungere di nuovi elementi favorevoli va provato dall’interessato; non bastano l’attività lavorativa né la risalente permanenza sul territorio, recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2014 e già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale non rinnovato, otteneva dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta per il rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020. Il Questore rigettava tuttavia l’istanza con decreto del 5 ottobre 2023, notificato il 28 novembre 2023, valorizzando il giudizio di pericolosità sociale desunto dai reati ascritti e da un avviso orale emesso nei suoi confronti.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Veneto, deducendo l’automatismo del giudizio di pericolosità, l’assenza di pericolosità attuale e il mancato rilievo dell’inserimento sociale e lavorativo. L’Amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’ingresso non soltanto allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, per i reati contemplati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ma anche a chi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico. Osta quindi al rilascio del titolo tanto la condanna per i reati ostativi quanto la valutazione di pericolosità sociale.

Su quest’ultimo profilo i giudici richiamano la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio di pericolosità può essere desunto dall’Autorità procedente anche da fatti diversi dalle condanne, da mere denunce e da elementi non penalmente rilevanti ma denotanti comportamenti socialmente pericolosi, citando Cons. Stato, sez. III, n. 11386 del 2022.

Nel caso concreto il provvedimento si fonda su una pluralità di notizie di reato relative a episodi particolarmente gravi, tra cui omicidio doloso, tentato omicidio, lesioni aggravate, minaccia, danneggiamento e violenza privata, oltre a un rinvio a giudizio per rapina. Il Collegio sottolinea che i reati di omicidio, anche tentato, e di lesioni aggravate risultano incompatibili con i valori fondamentali espressi dagli artt. 27, quarto comma, e 32 Cost., e che l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nel 2022 postula gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto all’automatismo denunciato, il TAR esclude che sussista, poiché il Questore ha richiamato un avviso orale fondato su comportamenti antigiuridici concreti e ha dichiarato di aver valutato inserimento familiare, sociale e lavorativo, capacità a delinquere, motivi e precedenti. Il carattere attuale della pericolosità è desunto dalla vicinanza temporale tra i fatti più gravi e il provvedimento, intercorsi circa un anno.

Il Collegio esclude inoltre che la remissione di querela per la rapina privi la condotta del suo carattere di antigiuridicità, rimuovendo solo la condizione di procedibilità. Parimenti infondato è il richiamo all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998: il ricorrente non offre prova del mutamento di condotta, e né l’assenza di nuove notizie di reato in un breve arco temporale né il mero svolgimento di attività lavorativa valgono a dimostrare il corretto inserimento sociale, né la risalente permanenza sul territorio, recessiva rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. Il ricorso è respinto, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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