Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2547 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche quando il giudicato da eseguire sia stato formato da una sentenza del giudice ordinario passata in cosa giudicata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 deve essere rispettato, decorrendo dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo ulteriori compensi per il commissario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 380/2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’accredito in suo favore della cd. “carta del docente”, per complessivi euro 1.500, in relazione agli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23.
Il Ministero si è costituito evidenziando la consistente mole di contenzioso in materia sull’intero territorio nazionale e le difficoltà di dare tempestiva esecuzione ai giudicati, anche per l’insufficienza dei fondi stanziati in bilancio. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio è ammissibile per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza del Tribunale di Trapani n. 380/2023, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 22.09.2025.
Il Tribunale ha poi verificato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 6.10.2023. Il ricorso è stato notificato e depositato in data 25.02.2026.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato ritenuto fondato nel merito e accolto. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza attraverso l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente”, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001 ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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