Accesso agli esposti e riesame: illegittimo il diniego fondato su notitia criminis (TAR Sicilia n. 2552 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario degli effetti di un’attività ispettiva o di vigilanza è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti di iniziativa e preiniziativa del procedimento, compresi gli esposti e le denunce che abbiano dato origine all’esercizio del potere amministrativo. Il diniego di accesso non può fondarsi sulla sola qualificazione dell’esposto come notitia criminis, occorrendo che l’Amministrazione verifichi, con adeguata istruttoria, se la documentazione sia effettivamente assoggettata a un regime legale di segretezza connesso alle indagini penali e ne dia specificamente conto in motivazione. L’opposizione del controinteressato non è vincolante e impone all’Amministrazione un’autonoma valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il provvedimento che, a fronte dell’istanza di riesame, ribadisce il diniego senza riapertura dell’istruttoria è atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Una società cooperativa ha presentato al Comune istanza di accesso per ottenere copia integrale degli atti, degli esposti e dei documenti relativi al complesso edilizio di sua proprietà, formato nel tempo oggetto di plurime attività ispettive e di vigilanza. La richiesta era motivata dalla necessità di conoscere il fondamento di tali attività, avviate a seguito di esposti presentati da soggetti in conflitto con la cooperativa.
Il Comune ha negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990 e l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, sul presupposto della presenza di dati giudiziari, della connessione con procedimenti penali pendenti e dell’opposizione dei controinteressati. Respinta l’istanza di riesame, la società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della natura del provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di riesame. Il TAR lo qualifica come atto meramente confermativo del precedente diniego, poiché l’Amministrazione si è limitata a ribadire le ragioni ostative già espresse, senza riapertura dell’istruttoria né nuova ponderazione degli interessi. Ne deriva l’insussistenza di un onere di autonoma impugnazione o di motivi aggiunti. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente e Cons. Stato n. 8590 del 2021.
Nel merito, il ricorso è accolto nei limiti indicati. La società è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, perché la documentazione richiesta ha costituito il presupposto di attività istruttorie e di controlli svolti dall’Amministrazione nei suoi confronti. L’istanza non è generica: è stato lo stesso Comune, nella comunicazione ai controinteressati ex art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, a delimitare l’oggetto dell’accesso a specifici protocolli.
Il TAR ribadisce che chi subisce un’attività ispettiva ha interesse qualificato alla conoscenza degli atti che l’hanno originata, compresi esposti e denunce, non essendo configurabile un generale principio di segretezza delle denunce rivolte alla pubblica amministrazione, salvo concreto pregiudizio a interessi protetti. Richiama TAR Campania n. 3054 del 2026 e Cons. Stato n. 1450 del 2022.
Le ragioni del diniego sono insufficienti. Quanto ai procedimenti penali, i provvedimenti si limitano ad affermarne la pendenza senza indicare l’autorità procedente, il numero di registro, l’oggetto, lo stato, né gli atti specificamente sottratti da un regime legale di segretezza. La sola qualificazione dell’esposto come notitia criminis non giustifica il rigetto.
Quanto all’opposizione dei controinteressati, essa non è vincolante: l’Amministrazione deve compiere un’autonoma valutazione comparativa ed esplicitare le ragioni della prevalenza della riservatezza. Il TAR richiama TAR Puglia n. 331 del 2021 e TAR Veneto n. 423 del 2018. Nemmeno l’affermazione sull’inidoneità dell’ostensione parziale o dell’oscuramento è sorretta da specifica istruttoria. Il diniego va annullato, ma l’accoglimento non comporta il riconoscimento immediato del diritto: il Comune dovrà riesaminare l’istanza, verificando preliminarmente la sussistenza di segreti legali e, per il resto, procedendo alla valutazione comparativa.
Nota della Redazione
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