Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1501 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta docente. L’amministrazione intimata è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato, con nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia. La mancata corresponsione delle spese di lite al difensore distrattario non integra prova dell’avvenuto pagamento del dovuto al creditore, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato per la parte di spese liquidate. Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 legittima la pretesa esecutiva.

Il Fatto

Con sentenza n. 36/2025 del 15.01.2025, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, aveva accertato il diritto di due docenti a ottenere la carta docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla messa a disposizione dello strumento per gli anni scolastici indicati, oltre accessori e spese. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione e non era stata dimostrata alcuna materiale corresponsione.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risulta provata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti e, su questo punto, il TAR ha escluso ogni rilievo alla eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite.

Sul punto la sentenza richiama il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.

Il TAR ha inoltre escluso ostacoli normativi alla corresponsione: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo ai ricorrenti la carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti.

Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, se del caso mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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